martedì 21 settembre 2010

Tassazione agevolata lavoro straordinario e notturno

Con parere emesso il 17 agosto u.s., l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i criteri di tassazione del lavoro notturno per i lavoratori dipendenti del settore privato. In particolare ha specificato come lo speciale regime di tassazione sostitutiva agevolata del 10% non riguardi solo le indennità o le maggiorazioni erogate per le prestazioni lavorative notturne ma anche il compenso ordinario corrisposto per la stessa prestazione lavorativa.
Il massimale annuo per il quale si applicherà la tassazione agevolata ammonta a € 3000 per il 2008, € 6000 per il 2009 ed il 2010.
Per poter avvantaggiarsi della tassazione agevolata il reddito imponibile del lavoratore dovrà essere stato di €30000 per il 2007, €35000 per gli anni 2008 e 2009. Tale regime di tassazione agevolato è da applicarsi, naturalmente, anche a quei lavoratori non turnisti che prestano il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e a coloro che, occasionalmente, si trovino a rendere prestazioni che rientrano nella nozione di lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva.
Questo parere conferma quindi il diritto, per i lavoratori ai quali le retribuzioni in questione siano state tassate senza agevolazione, a presentare istanza di rimborso o far valere la tassazione agevolata con dichiarazione dei redditi integrativa


Nei casi in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi, sarà possibile recuperare il maggior credito attraverso la presentazione di un UNICO Integrativo utilizzando il maggior credito IRPEF e addizionale per compensare il debito di imposta sostitutiva (F24 a zero) e recuperando il credito residuo nella prima dichiarazione utile.
Vi indichiamo, le principali casistiche possibili:

Somme percepite nel 2008 e lavoratore che nel 2009 ha presentato la dichiarazione dei redditi (730 o UNICO):

è possibile presentare dichiarazione integrativa con modello UNICO entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno. Oltre il 30 settembre sarà possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.

Somme percepite nel 2008 e lavoratore che nel 2009 NON ha presentato la dichiarazione dei redditi:

è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.

Somme percepite nel 2009 e lavoratore che nel 2010 ha presentato la dichiarazione dei redditi con modello 730:

è possibile presentare un UNICO Correttivo nei termini entro il 30 settembre 2010, dopo tale data sarà possibile presentare un UNICO Integrativo fino al 30 settembre 2011.

Somme percepite nel 2009 e lavoratore che nel 2010 NON ha presentato la dichiarazione dei redditi:

è possibile presentare la dichiarazione con modello UNICO/2010 entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno.
Oltre il 30 settembre e fino al 29 dicembre 2010 la presentazione della dichiarazione sarà possibile pagando la sanzione per tardiva presentazione.
Oltre il 29 dicembre è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.





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