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venerdì 5 novembre 2010

Sicurezza sul lavoro. “Norme violate? Ne risponde tutto il Cda dell’azienda”

La Cassazione mette fine allo ‘scaricabarile’ delle responsabilità per la mancata predisposizione delle misure di sicurezza nelle fabbriche e nei posti di lavoro e afferma che, in caso di violazione della normativa sulla sicurezza, ne risponde l’intero Consiglio di amministrazione, nessuno escluso.
E il principio – pronunciato con riferimento alla responsabilità dei vertici ‘Montefibre’ dello stabilimento piemontese di Verbania, dove undici operai sono morti per aver inalato amianto – vale anche nel caso in cui le deleghe sulla salute e l’igiene, negli stabilimenti o negli uffici, siano state affidate a un singolo componente.
Nel confermare le condanne, per violazione delle norme sulla sicurezza, a carico della società ‘Montefibre’ e di 14 suoi manager e dirigenti – susseguitisi a vario titolo e per decenni alla guida dello stabilimento di Verbania – la Cassazione sottolinea che: “anche in presenza di una delega di funzioni a uno o più amministratori (con specifiche attribuzioni in materia di igiene del lavoro), la posizione di garanzia degli altri componenti del consiglio di amministrazione non viene meno, pur in presenza di una struttura aziendale complessa e organizzata, con riferimento a ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente la sfera di responsabilità del datore di lavoro”. In particolare per quanto riguarda lo stabilimento di Verbania – ‘bonificato’ solo nel 1997 – la Cassazione, nella sentenza 38991 depositata oggi, ricorda che la scelta di continuare a utilizzare l’amianto per coibentare i tubi di raffreddamento delle lavorazioni ad alta temperatura del nailon, era stata decisa perchè costava meno delle fibre in vetro o di altri materiali non cancerogeni, usati invece in altri stabilimenti della stessa ‘Montefibre’.
A Verbania erano impiegati 3.600 operai ai quali non era stata data alcuna informazione sui rischi di contrarre le malattie correlate alla presenza dell’amianto ”utilizzato in modo massiccio”, e dal 1972 in poi non venne attuato ”nessun serio e radicale mutamento della situazione di rischio”. Nemmeno le mascherine per contenere l’inalazione delle polveri che si incollano, indelebilmente, ai polmoni.


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mercoledì 1 settembre 2010

RLS - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza

  • deve conoscere i nuovi principi della prevenzione previsti e stabiliti dal Decreto Legislativo 626/94 e dalle successive modifiche; 
  • deve conoscere e saper definire le condizioni di rischio esistenti nel luogo di lavoro sulla base di dati e di indicazioni fornite dai lavoratori; 
  • deve saper adottare correttamente le misure di prevenzione e di sicurezza al fine di prevenire i rischi di infortunio e di malattia professionale; 
  • deve sapere controllare il funzionamento del sistema di sicurezza che sulla base di quanto dettato dal D.Lgs.vo 626/94 deve essere costituito in Azienda; 
  • deve saper leggere e valutare criticamente il documento di Valutazione dei Rischi e il Piano di Sicurezza definiti dal datore di lavoro; 
  • deve conoscere gli obblighi del datore di lavoro; 
  • deve conoscere gli obblighi dei lavoratori; 
  • deve conoscere gli obblighi del medico competente e lo svolgersi della sorveglianza sanitaria; 
  • deve sensibilizzare i lavoratori e qualificare l'operato dei soggetti stabiliti dalla legge per la prevenzione dei rischi e la tutela della salute nel luogo di lavoro, attraverso iniziative finalizzate al miglioramento dell'azione preventiva; 
  • deve provvedere all'elaborazione e alla divulgazione delle statistiche relative agli infortuni, alle malattie professionali e agli incidenti avvenuti
Pertanto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve conoscere:
  •  la normativa;
  • i rischi (essere in grado di individuarli, valutarli e definire le misure da adottare per la tutela e la salvaguardia del lavoratore) 
  • i problemi di igiene ambientale in connessione ad agenti chimici, fisici, biologici e al microclima interno;
  •  i problemi di impatto ambientale determinati dal ciclo e dall'attività produttiva; 
  • le tecnche e le modalità necessarie a svolgere attività di formazione e di informazione nonché di sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha quattro diritti fondamentali: 
  • diritto all’informazione; 
  • diritto alla formazione; 
  • diritto alla partecipazione; 
  • diritto al controllo.
Per l’esercizio di tali diritti è necessario che l’RLS: 
  • possa avere libero accesso ai luoghi ove si svolgono le lavorazioni; 
  • venga consultato preventivamente e tempestivamente, in ordine all’organizzazione, programmazione ed attuazione delle attività prevenzionali nell’azienda o nell’unità produttiva in cui opera; 
  • possa interloquire anche sulla scelta degli addetti al servizio di prevenzione; 
  • sia informato dei rischi derivanti tanto dalle macchine, dagli impianti, dagli ambienti e dall’organizzazione del lavoro che dall’uso di sostanze e preparati pericolosi; 
  • possa venire a conoscenza delle prescrizioni degli organi di vigilanza;
  • possa formulare osservazioni nel corso di eventuali visite ispettive e possa, più in generale, avanzare proposte di adozione di misure prevenzionali idonee alla tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori; 
  • possa partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza; 
  • possa ricevere un’adeguata formazione, partecipando ad appositi corsi;
  • sia autorizzato a rivolgersi alle autorità competenti per sollecitare il loro intervento, qualora ritenga che le misure di protezione adottate siano insufficienti.

ulteriori informazioni puoi trovarle al seguente indirizzo www.wikilabour.it






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