Trasmissione telematica certificato di malattia: diritto del lavoratore ad avere copia cartacea. Quesito posto alla Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito.
Diverse nostre sedi ci segnalano che sempre più di frequente, medici di base, operatori numero verde e operatori Inps sostengono il venir meno dell'obbligo della presentazione del certificato medico al datore di lavoro (settore privato) allorquando vi sia stato l'invio telematico da parte del medico certificatore.
Tale procedura, a loro avviso, esime il medico dal dare copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia al lavoratore.
Nelle nostre precedenti circolari abbiamo sempre ribadito il diritto del lavoratore ad avere copia cartacea della certificazione inviata telematicamente dal medico.
Abbiamo voluto confrontarci anche con la Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito (Dottor Golino) che al nostro quesito ha così risposto:
L'art. 3 del D.M. 26 febbraio 2010 prevede che il medico che trasmette il certificato di malattia telematico all'Inps rilascia al lavoratore, al momento della visita, copia cartacea del certificato di malattia e dell'attestato di malattia. Il successivo art. 4 stabilisce che il lavoratore del settore privato è tenuto, entro due giorni, a trasmettere l'attestazione di malattia al proprio datore di lavoro "salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'Inps la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione”.
L'Istituto con le circolari n. 60/2010, n. 119/2010, n. 164/2010 ha dato attuazione al suddetto decreto fornendo specifiche indicazioni agli utenti. Inoltre, con la circolare n. 21/2011, cui si rinvia, ha fornito chiarimenti circa l'art. 25 della legge n. 183/2010. Pertanto, fatti salvi i casi in cui il medico sia oggettivamente impossibilitato a stampare copia del certificato e dell'attestato di malattia (nel qual caso comunicherà al lavoratore solo il numero di protocollo del documento), il medico è tenuto a fornire al lavoratore la suddetta copia (art. 3, n. 2 D.M. 26.02.2010). Si precisa, altresì, che tale adempimento ha anche lo scopo di ricordare al lavoratore la sua responsabilità in merito alla corretta indicazione dei dati anagrafici e soprattutto dell'indirizzo di reperibilità. Infatti, è onere del lavoratore verificare l'esistenza di eventuali errori od omissioni circa il suddetto indirizzo dai quali poi potrebbe scaturire l'impossibilità ad eseguire la visita medica di controllo domiciliare e la conseguente applicazione delle sanzioni.
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