A seguito del presidio organizzato dai sindacati Filctem, Flaei, Uilcem e Slc, Fistel, Uilcom, che ha visto una nutrita presenza di lavoratrici e lavoratori provenienti da moltissime regioni, una delegazione delle segreterie nazionali delle OO.SS. elettrici e telefonici, è stata ricevuta dalla Commissione Lavoro della Camera alla presenza del presidente On. Silvano Moffa a cui è stato illustrato e consegnato il testo che vi riportiamo ed a cui abbiamo chiesto il ripristino della normativa ante l'entrata in vigore della Legge 122/2010.
L'iniziativa ha permesso alle OO.SS di mettere in evidenza anche le ricadute che le modifiche introdotte potrebbero determinare nei confronti di recenti accordi sottoscritti con il Governo in materia di esuberi e la situazione di generale incertezza presente tra i lavoratori di entrambi i settori.
A seguito di tale illustrazione, come Segreterie Nazionali abbiamo registrato un interesse convergente delle forze politiche, sia dell'opposizione, che della maggioranza, nonché dello stesso Presidente della Commissione Lavoro della Camera che si è impegnato a relazionare sull'incontro il Ministro Sacconi già dal 12 gennaio p.v. nel corso dell’Ufficio di Presidenza. L'On. Moffa si è anche reso disponibile a sollecitare un incontro con lo stesso Ministro e le OO.SS. in tempi brevi per affrontare la materia così complessa e cercare di trovare soluzioni adeguate.
Come sindacati Filctem, Flaei, Uilcem e Slc, Fistel, Uilcom, riteniamo che l'iniziativa abbia prodotto un risultato certamente positivo perchè ha permesso di dare voce al forte disagio presente tra i lavoratori. Siamo intenzionati a trasferire tali motivazioni anche nei confronti dell'altro ramo del parlamento (Senato), affinchè massima sia l'informazione tra tutti i soggetti politici ed istituzionali sui riflessi negativi che la Legge 122/2010 ha determinato e sta determinando tra i lavoratori elettrici e telefonici.
MEMORANDUM CONSEGNATO AL PRESIDENTE ON. SILVANO MOFFA
Dal 1 luglio per effetto dell'art. 12 septies – octies – novies – undecies la Legge 122/2010 sono state abrogate tutte le norme che prevedevano il trasferimento gratuito presso il regime generale INPS da fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi. Nel 12 septies peraltro viene resa onerosa la ricongiunizione verso INPS (prima gratuita) prevista dall' art. 1 della legge 29/79.
· Tale modifica comporta, di fatto, per tutti i lavoratori elettrici e telefonici il venir meno della possibilità di ottenere il trattamento pìù favorevole tra quello calcolato con le regole INPS e quello calcolato con le regole Fondo. Rimane la possibilità di trasferire tutto all'INPS ma solo pagando costosi oneri di trasferimento o ricongiunzione .· L'onere di trasferimento, peraltro, (circolare INPS n° 142/2010) viene calcolato con un criterio del tutto scollegato dal reale beneficio pensionistico che l'operazione di ricongiunzione comporta.
· I lavoratori elettrici e telefonici (in particolare gli operativi e i turnisti ), se non pagheranno i costosi oneri di trasferimento verso INPS, otterranno quindi trattamenti erogati dai rispettivi Fondi che potrebbero essere molto inferiori a quelli percepiti, a parità di contribuzione e retribuzione, dai lavoratori dipendenti iscritti all'INPS
· Più grave è la condizione dei lavoratori assunti presso aziende telefoniche dal 21 febbraio 1992 al 31 dicembre 1999 o presso aziende elettriche dal 16 novembre 1996 al 31 dicembre 1999. I periodi maturati in INPS precedentemente all'assunzione in azienda elettrica o telefonica, infatti, non sono riconoscibili gratuitamente al Fondo. Con l'introduzione delle norme citate inoltre non è più possibile trasferire gratuitamente all'INPS la posizione Fondo. Per maturare il diritto a pensione questi lavoratori si troveranno dunque nella condizione di essere obbligati alla ricongiunzione o al trasferimento oneroso nell'una o nell'altra direzione oppure ad accontentarsi di un calcolo contributivo molto inferiore ricorrendo alla totalizzazione (sempreché ve ne siano le condizioni) con un'attesa, rispetto alla maturazione del diritto, di 18 mesi.
· Stessa sorte subiscono i lavoratori che da azienda elettrica sono passati ad azienda telefonica o viceversa. Tali fondi sono infatti impermeabili l'uno all'altro e non consentono l'erogazione di trattamenti come i supplementi o la pensione supplementare per gli spezzoni contributivi non valorizzati nella pensione principale.
· I lavoratori elettrici e telefonici (in particolare gli operativi e i turnisti ), se non pagheranno i costosi oneri di trasferimento verso INPS, otterranno quindi trattamenti erogati dai rispettivi Fondi che potrebbero essere molto inferiori a quelli percepiti, a parità di contribuzione e retribuzione, dai lavoratori dipendenti iscritti all'INPS
· Più grave è la condizione dei lavoratori assunti presso aziende telefoniche dal 21 febbraio 1992 al 31 dicembre 1999 o presso aziende elettriche dal 16 novembre 1996 al 31 dicembre 1999. I periodi maturati in INPS precedentemente all'assunzione in azienda elettrica o telefonica, infatti, non sono riconoscibili gratuitamente al Fondo. Con l'introduzione delle norme citate inoltre non è più possibile trasferire gratuitamente all'INPS la posizione Fondo. Per maturare il diritto a pensione questi lavoratori si troveranno dunque nella condizione di essere obbligati alla ricongiunzione o al trasferimento oneroso nell'una o nell'altra direzione oppure ad accontentarsi di un calcolo contributivo molto inferiore ricorrendo alla totalizzazione (sempreché ve ne siano le condizioni) con un'attesa, rispetto alla maturazione del diritto, di 18 mesi.
· Stessa sorte subiscono i lavoratori che da azienda elettrica sono passati ad azienda telefonica o viceversa. Tali fondi sono infatti impermeabili l'uno all'altro e non consentono l'erogazione di trattamenti come i supplementi o la pensione supplementare per gli spezzoni contributivi non valorizzati nella pensione principale.
Le Segreterie Nazionali
Filctem-Cgil Flaei-Cisl Uilcem-Uil
Slc-Cgil Fistel-Cisl Uilcom-Uil
Filctem-Cgil Flaei-Cisl Uilcem-Uil
Slc-Cgil Fistel-Cisl Uilcom-Uil
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