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mercoledì 23 novembre 2011

Si riduce Acconto IRPEF 2011

Nel dettaglio il decreto prevede il differimento del pagamento di 17 punti percentuali dell’acconto dalla data di scadenza del 30 novembre 2011 a quella di giugno 2012. Pertanto entro la fine del mese occorrerà versare una somma pari all’ 82 per cento dell’acconto irpef dovuto per il 2011 e non più il 99 per cento. Il differimento di parte dell’acconto vale almeno 3 miliardi di euro, e rappresenta una boccata di ossigeno per tutti i contribuenti che potranno destinare quindi una maggiore quota di reddito per incrementare i consumi.
3 miliardi di euro per incrementare i consumi – Come detto la manovra del 2010 prevedeva tale tipo di differimento del pagamento dell’acconto , e ne stimava anche l’entità. Infatti il differimento del pagamento di una parte dell’acconto rappresenta un mancato introito per l’erario di circa 2,3 miliardi di euro per l’anno 2011, e di circa 600 milioni di euro per l’anno 2012. Tali importi sono stati rivisti in rialzo dalla recente legge di stabilità del 2012.

Comunicato Stampa n.190 del 23 novembre 2011 del Ministero dell'Economia e delel Finanze - vedi documento

vedi articolo: www.investireoggi.it

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mercoledì 3 agosto 2011

Imposta sostitutiva relativa alla produttività aziendale - Circolare n. 36/E Agenzia delle Entrate

A seguito testo della Circolare n.36/E dell'Agenzia delle Entrate relativa all'imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale


 CIRCOLARE N. 36/E
Roma, 28 luglio 2011

OGGETTO: Imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale - Art. 53 d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comma 47 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011) – Differimento del termine per la regolarizzazione.
Con circolare congiunta dell’Agenzia delle entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 19/E del 10 maggio 2011, considerate le obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione della detassazione degli emolumenti relativi alla produttività aziendale, è stato precisato che ai sostituti d’imposta, i quali nei mesi di gennaio e febbraio abbiano applicato la  detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di II livello, seguendo il comportamento adottato negli anni passati, non dovranno essere applicate le sanzioni, in ossequio al principio sancito dallo Statuto del contribuente (art. 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000).
La disapplicazione delle sanzioni è stata subordinata alla circostanza che i sostituti d’imposta effettuino il versamento della differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi, entro il 1° agosto 2011.
Considerate le difficoltà manifestate da parte dei sostituti d’imposta, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il termine per il versamento dell’importo dovuto per rimediare, senza applicazioni di sanzioni, alla non corretta applicazione della detassazione degli emolumenti relativi alla Direzione Centrale Normativa produttività aziendale è differito dal 1° agosto al 16 dicembre 2011, anche con riferimento ad eventuali rapporti di lavoro nel frattempo cessati.

                                                             IL DIRETTORE DELL’AGENZIA


vedi Circolare n.36/E

giovedì 24 marzo 2011

Detassazione degli incrementi salariali - firmato l'Accordo

Cirolare n.21 del 22 marzo 2011 - Detassazione degli incrementi salariali collegati alla produttività

Con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della Legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di "Imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione agli incrementi di produttivita'" per il periodo di imposta 2011.

In relazione a quanto sopra, Assolombarda ha siglato in data 11 marzo 2011 laccordo allegato che - stante le intese in atto tra le nostre due Organizzazioni - consente anche alle Aziende a noi aderenti, che non hanno contrattazione aziendale (o che, pur avendola, non hanno disciplinato istituti quali lavoro supplementare, straordinario, ...), di accedere all'imposta sostitutiva del 10 per cento sulle parti di retribuzione corrisposte ai propri dipendenti in relazione a incrementi di produttivita', qualita', redditivita', innovazione, efficienza organizzativa e, comunque, ogni elemento rilevante per il miglioramento della competitivita' aziendale.

Il beneficio fiscale puo' riguardare solo le prestazioni espletate successivamente alla sottoscrizione di tale accordo e puo' essere applicato a istituti quali, per esempio, lavoro supplementare, straordinario, a turni, notturno, festivo e domenicale.

Nell'accordo citato e' prevista, tra l'altro:

- la possibilita' per le imprese multilocalizzate di estendere il beneficio fiscale anche alle sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia di riferimento;

- l'obbligo dell'impresa di informare la RSU, nonche' i lavoratori, dell'attuazione dell'accordo.

Resta naturalmente fermo il fatto che quanto sin qui indicato non incide su eventuali accordi aziendali gia' in vigore in materia, che conservano quindi intatta la propria validita'.

Da ultimo precisiamo che l'accordo relativo alla provincia di Monza e Brianza e' in via di definizione.

Rimaniamo a disposizione per ogni necessita' e con l'occasione porgiamo i migliori saluti.

Il Direttore Generale
( Dr. M. Villani ) 

vedi circolare e testo dell'accordo sottoscritto 

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lunedì 28 febbraio 2011

Tassazione agevolata del 10% 2011 - problematiche evidenti, lettera al Ministro Sacconi


Roma, 24 Febbraio 2011


Al Ministro del Lavoro   
On. Maurizio Sacconi   
Al Direttore Agenzia delle Entrate   
Dott. Attilio Befera   
e p.c Al Capo di Gabinetto del Ministero del Lavoro   
Caro Lucrezio Monticelli   

Egregio Ministro,
Egregio Direttore,
abbiamo esaminato con cura il contenuto della Circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 avente per oggetto l’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività.
Dal nostro esame, limitandoci a segnalare gli aspetti essenziali, emergono problematiche e contraddizioni che vogliamo sottoporre alla Vostra attenzione al fine di un riesame del provvedimento.
In particolare tale riesame deve riguardare a nostro avviso le modalità previste per rendere operativa la tassazione del 10% di tutte quelle somme, come lo straordinario, i turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai tempi parziali, ecc.. E’ del tutto evidente che il recepimento dei CCNL, richiesto a tale scopo, con accordi a livello aziendale o territoriale - anche con accordi non scritti come è sottolineato - per l’enorme disomogeneità delle situazioni in essere nel nostro Paese, sia dal punto di vista sociale che contrattuale, rischia da una parte di determinare evidenti disparità di trattamento fiscale tra lavoratori e lavoratori, imprese e imprese - il che propone seri interrogativi circa i diritti inalienabili in tema di fiscalità per tutti i cittadini -, dall’altra di fatto, di affermare procedure che si riducono ad atti puramente formali circa la possibilità di controllo sulla corrispondenza delle finalità del provvedimento con le misure concrete messe in atto dalle imprese, e che nulla hanno a che fare con un ruolo puntuale della contrattazione collettiva.
Nello specifico aver voluto cumulare in questi provvedimenti sulla detassazione, aspetti diversi, quali i premi di produttività la cui definizione è necessariamente affidata per la specificità delle condizioni
aziendali alla contrattazione di 2° livello, con istituti e voci invece ormai universalmente riconosciuti dai CCNL - come quelli sopra elencati – e generalmente legati alle diverse prestazioni di orario, i quali meritavano apposite e distinte determinazioni pur nell’ambito dei percorsi auspicati di crescita della produttività, non poteva che determinare una situazione del tutto contraddittoria che si tende a risolvere attraverso la circolare in questione con indicazioni a nostro avviso sbagliate in quanto destinate a creare ulteriore confusione.
Tali contraddizioni sono evidenti in particolare laddove – cioè nella parte maggioritaria delle imprese - già si applicano i CCNL, i quali definiscono ambiti, modalità e procedure circa l’applicazione delle norme in questione. Richiedere il loro recepimento a livello inferiore determina chiaramente una delegittimazione della gerarchia delle fonti e della rappresentanza nazionale delle parti sociali, con il rischio altrettanto evidente di determinare un ulteriore strappo al ruolo della contrattazione collettiva e alla funzione del contratto nazionale.
Per queste ragioni la CGIL chiede la modifica della circolare in modo tale da ripristinare l’operatività del provvedimento, così come è avvenuto per l’anno 2010, in tutte le situazioni dove si applica il CCNL senza alcun ulteriore passaggio negoziale ai livelli inferiori.
Nel dichiarare la nostra disponibilità ad un esame di merito della questione, e in attesa della Vostra risposta, porgiamo i nostri distinti saluti.

Per il Dipartimento Settori Produttivi            Per il Dipartimento Economico
      Il Segretario Confederale                          Il Segretario Confederale
          Vincenzo Scudiere                                          Danilo Barbi       

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venerdì 24 settembre 2010

Tassazione Sostitutiva dei compensi legati ad una maggiore produttività

Con la Risoluzione 83/E del 17 agosto, l’Agenzia delle Entrate aveva previsto la possibilità per i contribuenti che per gli anni 2008 e 2009 avevano percepito compensi relativi al lavoro straordinario e notturno rientranti nella tassazione sostitutiva del 10% e che in origine erano stati, da parte del datore di lavoro, assoggettati a tassazione ordinaria, di recuperare le maggiori imposte versate attraverso la presentazione entro il 30 settembre 2010:
  • di una dichiarazione integrativa, se per l’anno interessato avevano presentato la dichiarazione dei redditi;
  • di una istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973 se per l’anno interessato non avevano fatto la dichiarazione dei redditi.
Tenuto conto che tali adempimenti comportavano:
  • il rischio dell’esclusione dal diritto di accedere a tale agevolazione da parte di molti lavoratori a causa della tempistica troppo ristretta;
  • la difficoltà da parte dei datori di lavoro al rilascio tempestivo della documentazione necessaria per accedere all’agevolazione;
  • una disparità di trattamento tra i lavoratori che avevano prodotto o meno le dichiarazioni dei redditi per gli anni in questione;
  • lunghi tempi di attesa dei rimborsi per coloro che dovevano presentare l’istanza ai sensi dell’art. 38;
  • il recupero del rimborso comunque nel 2011 per coloro che potevano presentare la dichiarazione integrativa.
Per superare le difficoltà sopra elencate COMUNICHIAMO che l’Agenzia delle Entrate, su proposta del CAAF CGIL e della Consulta dei CAF, ha rinviato gli adempimenti relativi agli straordinari e al lavoro notturno nella prossima dichiarazione dei redditi.

Attraverso questa modalità tutti i lavoratori potranno accedere all’eventuale rimborso con la presentazione del MODELLO 730 o del MODELLO UNICO del 2011, evitando le disparità che si sarebbero verificate attraverso la procedura delle dichiarazioni integrative o delle istanze di rimborso che avrebbero comportato lunghe attese dei rimborsi con il rischio di dover subire anche eventuali sanzioni.

Si invitano pertanto tutti coloro che fossero interessati all’agevolazione, a rivolgersi presso le sedi CGIL, le CdlT e le Categorie per la prossima dichiarazione dei redditi o ad una delle nostre sedi CAAF CGIL .

Comunicato Caaf Cgil Lombardia

In data 27 settembre sono state pubblicate le seguenti Circolari dall'Agenzia delle Entrate, con utili approfondimenti sull'argomento.

Circolare N. 47/E 
Circolare N. 48/E


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martedì 21 settembre 2010

Tassazione agevolata lavoro straordinario e notturno

Con parere emesso il 17 agosto u.s., l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i criteri di tassazione del lavoro notturno per i lavoratori dipendenti del settore privato. In particolare ha specificato come lo speciale regime di tassazione sostitutiva agevolata del 10% non riguardi solo le indennità o le maggiorazioni erogate per le prestazioni lavorative notturne ma anche il compenso ordinario corrisposto per la stessa prestazione lavorativa.
Il massimale annuo per il quale si applicherà la tassazione agevolata ammonta a € 3000 per il 2008, € 6000 per il 2009 ed il 2010.
Per poter avvantaggiarsi della tassazione agevolata il reddito imponibile del lavoratore dovrà essere stato di €30000 per il 2007, €35000 per gli anni 2008 e 2009. Tale regime di tassazione agevolato è da applicarsi, naturalmente, anche a quei lavoratori non turnisti che prestano il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e a coloro che, occasionalmente, si trovino a rendere prestazioni che rientrano nella nozione di lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva.
Questo parere conferma quindi il diritto, per i lavoratori ai quali le retribuzioni in questione siano state tassate senza agevolazione, a presentare istanza di rimborso o far valere la tassazione agevolata con dichiarazione dei redditi integrativa


Nei casi in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi, sarà possibile recuperare il maggior credito attraverso la presentazione di un UNICO Integrativo utilizzando il maggior credito IRPEF e addizionale per compensare il debito di imposta sostitutiva (F24 a zero) e recuperando il credito residuo nella prima dichiarazione utile.
Vi indichiamo, le principali casistiche possibili:

Somme percepite nel 2008 e lavoratore che nel 2009 ha presentato la dichiarazione dei redditi (730 o UNICO):

è possibile presentare dichiarazione integrativa con modello UNICO entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno. Oltre il 30 settembre sarà possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.

Somme percepite nel 2008 e lavoratore che nel 2009 NON ha presentato la dichiarazione dei redditi:

è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.

Somme percepite nel 2009 e lavoratore che nel 2010 ha presentato la dichiarazione dei redditi con modello 730:

è possibile presentare un UNICO Correttivo nei termini entro il 30 settembre 2010, dopo tale data sarà possibile presentare un UNICO Integrativo fino al 30 settembre 2011.

Somme percepite nel 2009 e lavoratore che nel 2010 NON ha presentato la dichiarazione dei redditi:

è possibile presentare la dichiarazione con modello UNICO/2010 entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno.
Oltre il 30 settembre e fino al 29 dicembre 2010 la presentazione della dichiarazione sarà possibile pagando la sanzione per tardiva presentazione.
Oltre il 29 dicembre è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.





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