Roma, 24 Febbraio 2011
Al Ministro del Lavoro
On. Maurizio Sacconi
Al Direttore Agenzia delle Entrate
Dott. Attilio Befera
e p.c Al Capo di Gabinetto del Ministero del Lavoro
Caro Lucrezio Monticelli
Egregio Ministro,
Egregio Direttore,
abbiamo esaminato con cura il contenuto della Circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 avente per oggetto l’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività.
Dal nostro esame, limitandoci a segnalare gli aspetti essenziali, emergono problematiche e contraddizioni che vogliamo sottoporre alla Vostra attenzione al fine di un riesame del provvedimento.
In particolare tale riesame deve riguardare a nostro avviso le modalità previste per rendere operativa la tassazione del 10% di tutte quelle somme, come lo straordinario, i turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai tempi parziali, ecc.. E’ del tutto evidente che il recepimento dei CCNL, richiesto a tale scopo, con accordi a livello aziendale o territoriale - anche con accordi non scritti come è sottolineato - per l’enorme disomogeneità delle situazioni in essere nel nostro Paese, sia dal punto di vista sociale che contrattuale, rischia da una parte di determinare evidenti disparità di trattamento fiscale tra lavoratori e lavoratori, imprese e imprese - il che propone seri interrogativi circa i diritti inalienabili in tema di fiscalità per tutti i cittadini -, dall’altra di fatto, di affermare procedure che si riducono ad atti puramente formali circa la possibilità di controllo sulla corrispondenza delle finalità del provvedimento con le misure concrete messe in atto dalle imprese, e che nulla hanno a che fare con un ruolo puntuale della contrattazione collettiva.
Nello specifico aver voluto cumulare in questi provvedimenti sulla detassazione, aspetti diversi, quali i premi di produttività la cui definizione è necessariamente affidata per la specificità delle condizioni
aziendali alla contrattazione di 2° livello, con istituti e voci invece ormai universalmente riconosciuti dai CCNL - come quelli sopra elencati – e generalmente legati alle diverse prestazioni di orario, i quali meritavano apposite e distinte determinazioni pur nell’ambito dei percorsi auspicati di crescita della produttività, non poteva che determinare una situazione del tutto contraddittoria che si tende a risolvere attraverso la circolare in questione con indicazioni a nostro avviso sbagliate in quanto destinate a creare ulteriore confusione.
Tali contraddizioni sono evidenti in particolare laddove – cioè nella parte maggioritaria delle imprese - già si applicano i CCNL, i quali definiscono ambiti, modalità e procedure circa l’applicazione delle norme in questione. Richiedere il loro recepimento a livello inferiore determina chiaramente una delegittimazione della gerarchia delle fonti e della rappresentanza nazionale delle parti sociali, con il rischio altrettanto evidente di determinare un ulteriore strappo al ruolo della contrattazione collettiva e alla funzione del contratto nazionale.
Per queste ragioni la CGIL chiede la modifica della circolare in modo tale da ripristinare l’operatività del provvedimento, così come è avvenuto per l’anno 2010, in tutte le situazioni dove si applica il CCNL senza alcun ulteriore passaggio negoziale ai livelli inferiori.
Nel dichiarare la nostra disponibilità ad un esame di merito della questione, e in attesa della Vostra risposta, porgiamo i nostri distinti saluti.
Per il Dipartimento Settori Produttivi Per il Dipartimento Economico
Il Segretario Confederale Il Segretario Confederale
Vincenzo Scudiere Danilo Barbi
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